giovedì 1 settembre 2011

Il cane, libero in giardino, morde la bambina e il padrone risarcisce i danni

La bimba entra in un giardino recintato da un cancello che poteva essere facilmente aperto e viene assalita da un cane. Il padrone paga i danni per non aver adottato tutte quelle precauzioni volte ad evitare in concreto l'ingresso di estranei. Lo sostiene la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15895 dello scorso 20 luglio.
Una bambina di 3 anni è assalita da un cane lasciato libero di circolare in un giardino. I due genitori chiedono che il padrone sia condannato al risarcimento dei danni riportati dalla piccola.
Se in primo grado il Tribunale, posto che l'evento si è verificato per colpa concorrente del padre e del proprietario del cane, condanna quest’ultimo a risarcire il danno nella misura corrispondente all'accertata responsabilità, in secondo grado, invece, la Corte di appello, «sul rilievo che il cane si trovava all'interno di un giardino privato completamente recintato e che era stata la minore ad aprire il cancello e ad introdursi all'interno, ritiene che il comportamento del genitore, che ha violato l'obbligo di vigilanza sulla figlia minore, si pone come causa autonoma dell'evento di danno e che il proprietario del cane abbia fornito la prova del caso fortuito, in quanto non è prevedibile che la minore si sarebbe introdotta in luogo chiuso da cancello». Contro questa decisione i genitori della piccola ricorrono per cassazione.
Limite di responsabilità: il caso fortuito
Al riguardo, la Suprema Corte osserva: «la responsabilità ex art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità». Conseguentemente, «all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale».
L'ingresso di una bimba nel giardino non ha il carattere né dell’eccezionalità né della imprevedibilità che connotano il caso fortuito. Pertanto, osservano i giudici di legittimità, «è erronea in diritto l'individuazione come caso fortuito dell'ingresso della minore nel giardino, sul rilievo che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello. Infatti risulta che il cane era stato lasciato libero in un giardino con un cancello che non aveva idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei».

(Da avvocati.it del 5.8.2011)