mercoledì 14 settembre 2011

Caduta massi, ANAS responsabile… con limiti

Spetta all'ANAS impedire la caduta massi anche se non è tenuta a sigillare l'intera scarpata sottostante. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 luglio 2011, n. 15720 con la quale si afferma che, se la frana ha avuto origine da un luogo diverso da quello in custodia dell'ANAS, l'evento deve considerarsi imprevedibile.
Il caso vedeva un automobilista essere travolto da grossi massi mentre era alla guida del proprio mezzo. In particolare, il materiale roccioso era franato da terreni di proprietà di terzi, a monte, per qualche centinaio di metri rispetto alla strada statale. Tra la strada e i suddetti terreni, sempre a monte, correva una linea ferroviaria con il relativo muro di contenimento, innalzato dalle ferrovie, rispetto all'originario muro, dopo la precedente caduta di massi i quali, provenienti dai terreni dei terzi suddetti, avevano spostato i binari e danneggiato il muro di contenimento.
Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, richiamato dagli ermellini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
In relazione alle strade aperte al pubblico transito si ritiene che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. sia applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo il giudice nomofilattico, aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato.
Nel caso di specie la Terza Sezione ha ritenuto imprevedibile la frana di maggiore consistenza, che ha determinato l'alterazione dello stato della cosa in custodia, sebbene abbia riconosciuto che negli anni precedenti si erano verificate frane, proprio provenienti dai terreni a monte, che la stessa ANAS, negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte allo stesso problema e che nella zona intermedia a monte, di spettanza delle Ferrovie, erano già state predisposte delle opere.
Tali circostanze, concludono gli ermellini, avrebbero dovuto condurre ad interrogarsi sul se l'alterazione della cosa per via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell'ANAS erano state poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada.

(Da Altalex del 7.9.2011. Nota di Simone Marani)