venerdì 2 settembre 2011

Agcom sanziona banca per ritardo cancellazione ipoteca

 Chi usufruisce dei prestiti è un consumatore a tutti gli effetti e come tale va tutelato

Il cittadino che usufruisce di un prestito bancario è un consumatore ed è quindi tutelato come tale dalla legge. Non solo la Banca d'Italia ma anche l'Agcom può infliggere le sanzioni.
È questo uno dei principi sanciti dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4800, ha respinto il ricorso di un grande istituto di credito che aveva tardato a predisporre la nuova procedura per la cancellazione dell'ipoteca.
In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che "se non vi è dubbio sul fatto che le condizioni di esercizio del prestito al consumo possano trovare fonte regolatrice nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, e D.Lgs. n. 58 del 1998, (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 37 del 2004) altrettanto indubbio è che il contraente del prestito al consumo, in quanto consumatore, sia fatto segno alla tutela nel momento della contrattazione apprestata in via generale (ma anche e con significativo riguardo al contraente dei servizi finanziari) dal capo 14° bis c.c., introdotto dalla L. n. 52 del 1996, e dalle norme successivamente approvate (alle prime sostituite per effetto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 142)".

Debora Alberici (da cassazione.net)