lunedì 27 dicembre 2010

Sanzioni amministrative: notifiche all'opponente anche con sistemi alternativi al deposito


La Consulta si adegua allo sviluppo tecnologico. Più tutelato il cittadino che si oppone a una sanzione amministrativa. D'ora in avanti avrà diritto, qualora non abbia eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice di pace, a vedersi notificare l'atto negli altri modi previsti dal codice civile, oltrechè al deposito presso la cancelleria.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 365 del 22 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.
Due cose hanno pesato sulla bilancia: in primo luogo la discriminazione fra i cittadini che presentano opposizione a sanzione amministrativa e poi il progresso dei sistemi di comunicazione. Progresso, questo, che ha avuto come conseguenza un mutamento del quadro normativo.
D'altro canto le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un "favor" del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Tale orientamento si rintraccia anche nella disciplina legislativa del procedimento amministrativo, la quale prevede diverse norme per la comunicazione personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti telematici (artt. 3-bis, 6, 7, 8 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). La modifica dell'art. 204-bis del codice della strada, inoltre, ha avuto il chiaro intento di porre rimedio al problema lamentato dal giudice rimettente, consistente nel «pressoché costante comportamento assenteista» dell'opponente a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con deposito presso la cancelleria, previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

(Debora Alberici – Da cassazione.net – 23.12.2010)