sabato 4 dicembre 2010

Mozione sulla mediazione approvata al XXX Congresso Nazionale Forense


XXX Congresso Nazionale Forense
Genova 25-27 novembre 2010

MOZIONE SULLA MEDIAZIONE

Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010

preso atto

1) dei documenti precedentemente approvati dall’Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti, del contenuto del d.l.vo n. 28/2010 che ha promulgato l’istituto della mediazione obbligatoria per una serie di materie, intesa anche come condizione di procedibilità dell’azione e assoggettata ad una serie di prescrizioni in contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di accesso del cittadino alla giustizia e all’assistenza tecnica qualificata,
indica di seguito, i

PRINCIPI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE AL LEGISLATORE PER REGOLAMENTARE LA MATERIA

Preso atto che secondo il Governo la finalità del D.Lgs. 28/2010 sarebbe quella di decongestionare gli uffici rispetto al carico dei processi, con riferimento sia ai giudizi pendenti che a quelli da introdurre, rileva come l’Avvocatura non intenda avallare un approccio che comprometta il diritto del cittadino al giusto processo.
Difatti, la crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti tampone o con l’introduzione a forza di sistemi obbligatori di a.d.r. ma necessita di interventi strutturali a livello legislativo e organizzativo, e l’istituto della mediazione così come concepito, appare non corrispondente alle direttive europee in merito, nonché in palese contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento

CHIEDE

agli organi istituzionali e politici dell’avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi presso ogni sede per l’abrogazione dell’obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione e, nelle more, il differimento dell’entrata in vigore del D. Lvo. 28/2010 in attesa delle modifiche che sommariamente vengono formulate nei seguenti termini:
1) abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione;
2) Obbligatorietà della difesa tecnica;
3) Previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e problematiche;
4) Abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta dalle parti;
5) Abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo;
6) Previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.