mercoledì 29 dicembre 2010

Bene pubblico fonte di danno, giurisdizione del giudice ordinario

Cass. civ., Sez. Unite, ord. 22.12.2010, n. 25982

In caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario, giacché anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato.