giovedì 2 dicembre 2010

Assegno mantenimento ex moglie: no alla revoca automatica se la donna va a vivere con un altro


La Cassazione con sentenza n. 23968 del 25 novembre 2010 ha ribadito che l’ex moglie ha diritto al mantenimento anche se va a vivere con un altro.
Nel caso in questione una donna a seguito di sentenza della Corte d’Appello di Bari che le aveva revocato l’assegno divorzile, ha presentato ricorso in Cassazione.
L’ex moglie era andata a vivere con un altro uomo, un professionista agiato che secondo le tesi dell’ex marito avrebbe potuto mantenerla.  La convivenza però, era durata soltanto pochi mesi. Di conseguenza la donna richiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità della revoca, affermando che tale revoca non poteva basarsi unicamente sulla breve convivenza con un altro uomo.
La Suprema Corte han accolto il ricorso della donna affermando che l’assegno di mantenimento non può essere revocato solo perché l’ex va a vivere con un altro.  I giudici supremi hanno infatti ricordato che “la convivenza occasionale o temporanea con un terzo non consente di presumere un miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento”.

(Da Avvocati.it del 2.12.2010)