venerdì 10 febbraio 2012

Verbale valido anche fuori centro abitato e senza contestazione

La multa per eccesso di velocità può essere legittimamente notificata per posta se l’autovelox consente l’accertamento della violazione solo dopo il passaggio del veicolo davanti allo strumento. Non solo. La polizia municipale può accertare irregolarità stradali anche fuori centro abitato, purché il controllo sia stato attivato all’interno del perimetro municipale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 484/2012.
Il caso. Un automobilista immortalato dall’autovelox proponeva ricorso al giudice di pace, che – in accoglimento del ricorso – annullava la multa; decisione, questa, confermata dal tribunale. In particolare, il giudice dell’appello evidenziava l’omessa contestazione immediata e l’incompetenza dei vigili urbani ad elevare verbali su strade statali. Di diverso avviso è la Suprema Corte.
Il giudizio di legittimità. I giudici di Piazza Cavour ribadiscono la legittimità dell’utilizzo dell’autovelox con la presenza della pattuglia, anche senza contestazione immediata. A condizione però che nella multa sia sempre indicata una delle giustificazioni previste dalla normativa, quale l’impiego di strumenti che consentono la determinazione dell’illecito solo successivamente al passaggio del veicolo. Questo tipo di controllo può comunque essere effettuato dalla polizia locale su qualsiasi tratto di strada posta all’interno del territorio comunale (con esclusione delle autostrade).

(Da avvocati.it del 9.2.2012)