venerdì 17 febbraio 2012

Condominio, con maggioranza via antenna centralizzata

L’antenna centralizzata è oggetto di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Con la sua delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale stabilisce di non dar luogo ad un servizio, la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 144/2012.
Il caso. In un condominio viene tolta l’antenna centralizzata. Una condomina non è d’accordo e agisce in giudizio al fine di ottenerne il ripristino. Prima il giudice di pace poi il tribunale rigettano la domanda. Ma la donna non ci sta e ricorre e per cassazione. Anche questa volta senza successo.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte considera infondato il ricorso, basato sul convincimento che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla la delibera condominiale. In particolare, i giudici di legittimità osservano: «in un condominio sono comuni tutte quelle opere, installazioni e manufatti che servono all’uso e al godimento comune. Certamente l’antenna centralizzata appartiene a questa categoria. Del resto si tratta di un bene non fruibile in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma di un bene che, per il suo utilizzo, richiede un’attività di impianto e gestione la cui istituzione compete all’assemblea. Quest’ultima ha tra le sue attribuzioni l’amministrazione delle cose comuni e tra i suoi poteri quello di disciplinare beni e servizi comuni al fine della migliore e più razionale utilizzazione». Ricorda la Corte come «l’assemblea con delibera a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini». Nel caso in esame, la contesa ha ad oggetto una cosa di proprietà comune, che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Quindi, con la sua delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale non impedisce il godimento individuale di un bene comune, ma stabilisce di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Questo però rientra nei poteri dell’assemblea, la cui delibera è dunque legittima.

(Da avvocati.it del 16.2.2012)