sabato 4 febbraio 2012

Contributo unificato sempre più caro

Anche l’anno 2011 si è caratterizzato - come è già avvenuto per il 2010 - per un costante, ed ingiustificato, vista la penosa situazione in cui versa il ‘servizio’ giustizia, aumento del contributo unificato per le iscrizioni dei procedimenti civili, e, di riflesso, per i giudizi penali in cui vi è costituzione di parte civile. Si è avuto l’ennesimo aumento dei costi di accesso alla giustizia a carico dei cittadini. Ma questa volta non è solo la giustizia civile e amministrativa a scontare gli aumenti ma anche il giudizio tributario.
Infatti con il d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 nell’ambito delle «disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, nonché per il riordino della giustizia tributaria» l’art. 37 della richiamata normativa ha, oltre ai soliti aumenti a carico del processo civile e amministrativo, introdotto nel processo tributario il contributo unificato.
Riguardo al processo tributario richiamo l’attenzione alla circolare n 1/DF del 21 settembre 2011 Ministero dell’Economia e delle Finanze- dipartimento delle finanze- direzione della giustizia tributaria (circolare reperibile nel sito del richiamato ministero dell’economia e finanze), circolare che affronta esaurientemente tutte le problematiche relative al pagamento del contributo unificato.
Tornando alla giustizia civile, gli interventi normativi non sono stati solo specifici in materia, hanno inciso in alcuni casi, come vedremo, pur non riguardando specificamente il contributo unificato, indirettamente sullo stesso.
L’art. 48-bis, l. 30 luglio 2010 n 122, che ha convertito il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 aveva aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 D.P.R. n. 115/02 T.U. spese di giustizia. Mentre, il richiamato, art. 37, d.l. 6 luglio 2011 n 98, convertito con legge n. 111/2011 non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall’ articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all’articolo 10, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza.
Anche la modifica dei riti ex d.lgs. n. 150/2011, ha inciso, sul pagamento del contributo unificato.
Da ultimo con la legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami), addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.
La sopra richiamata normativa ha negli ultimi mesi creato non poche difficoltà interpretative.
Infatti le stesse, come detto non hanno previsto solo e semplici aumenti degli importi in relazione agli scaglioni per come previsti dall’art. 13 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) ma inciso anche:
- su ipotesi di previgente esenzione (si pensi ad esempio alle opposizioni alle sanzioni amministrative e, nei limiti reddituali, alle controversie di lavoro e previdenza che ora pagano il contributo)
- sull’ importo del contributo quando lo stesso viene determinato dal rito processuale della controversia (esempio procedure celebrate con il rito della camera di ai sensi del libro IV titolo II capo IV,codice di procedura civile, contributo unificato ad importo fisso ai sensi dell’art. 13, punto 1, lett. b), D.P.R. n. 115/02, che vengono ora, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2011, celebrate con il rito della procedura sommaria di cognizione di cui al libro IV titolo I, capo III-bis,codice procedura civile, contributo unificato legato al valore della domanda diviso a metà ai sensi dell’art. 13, punto 3, D.P.R. n. 115/02)
sulle impugnazioni ( pagamento del contributo unificato aumentato della metà)
- sui ricorsi in cassazione (contributo unificato raddoppiato)
- sulla modifica della domanda, sulla domanda riconvenzionale o sulla chiamata in causa, che quando viene effettuata dalla parte che iscrive la procedura (c.d. parte diligente) che solo in caso di aumento del valore della causa, previa espressa dichiarazione procedere al contestuale pagamento integrativo, mentre le altre parti processuali, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
In attesa di eventuali, auspicate e da più parti sollecitate, direttive ministeriali proviamo a mettere un po’ di ordine con le tabelle che seguono.
Tabelle scaglioni per valore ex art. 13, Testo Unico Spese di Giustizia.
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.
2-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà;
4. ABROGATO.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 )
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
[6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.]
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Gaetano Walter Caglioti - Dirigente Trib. Vibo Valentia (da avvocati.it del 3.2.2012)