mercoledì 29 febbraio 2012

Risarcimento ai parenti d’immigrato deceduto in incidente

Gli stranieri possono sempre fare domanda di risarcimento ad un giudice italiano, soprattutto quando si tratta di diritti inviolabili. Ad evidenziarlo è la Corte di Cassazione – con l'ordinanza n. 1493/2012 - che ha accolto il ricorso di una famiglia tunisina, la quale si era vista respingere la domanda di risarcimento dal giudice dell’appello per la perdita di un familiare in un incidente stradale avvenuto in Italia.
Il caso. Secondo i giudici di merito, infatti, non esisteva con la Tunisia traccia della "condizione di reciprocità", in particolare in materia di incidenti stradali, che avrebbe permesso anche ad un italiano di godere dello stesso diritto di risarcimento in Tunisia, una condizione alla base della tutela di molti diritti con i paesi stranieri.
Il giudizio di legittimità. Ma la Suprema Corte, rinviando gli atti alla Corte d’appello per una nuova pronuncia, ha spiegato che quando si tratta di diritti tutelati dall'art. 2 Cost., la condizione di reciprocità che si applica in altri ambiti della legge, viene subordinata alla tutela dei diritti inviolabili per tutti, stranieri e non. Infatti, "allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, è sempre consentito a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada".

(Da avvocati.it del 28.2.2012)