lunedì 6 febbraio 2012

Sanzioni per guida veicolo sottoposto a sequestro o fermo

Min. Interno – Dip. P.S. – Dir. 25.1.2012, Prot. n. 300/A/580/12/101/20/21/4

Il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva per risolvere le diverse interpretazioni date da organi di polizia stradale in ordine alle sanzioni applicabili nei confronti della persona che circoli alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, secondo le disposizioni degli articoli 213 e 214 Codice della Strada.
L'indirizzo unitario elaborato dal Ministero dell'Interno è il seguente:

1. Circolazione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 4, C.d.S.
Qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode, la sanzione di cui trattasi, secondo un recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale [1], non concorre con quella dell'art. 334 C.P. in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 C.P. e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'art. 213 C.d.S.
Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 C.P. restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa.
In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 4, del Codice della Strada.

2. Circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Le indicazioni operative riportate al numero 1 della presente direttiva trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia , infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S.
Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo.
Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.
Come per il caso del sequestro amministrativo, invece, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP.

(Da filodiritto.com del 5.2.2012)