domenica 19 febbraio 2012

In gita il professore rischia... prima

Cassazione: spetta ai docenti che accompagnano gli studenti
verificare condizioni di sicurezza di mezzi e alberghi
 
Gita scolastica: i ragazzi non vedono l'ora, i professori si prendono una bella resposanbilità e i genitori rimangono in pensiero. A preoccupare non sono solo le bravate, che i figli potrebbero compiere presi dall'atmosfera di esaltazione che qualche giorno lontano da casa può provocare, ma anche le condizioni di sicurezza degli alberghi che li ospiteranno. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1769/2012 obbliga i docenti ad assicurarsi preventivamente sull'idoneità delle strutture ricettive nelle quali saranno ospiti. Sempre secondo i giudici, gli insegnanti, una volta giunti a destinazione, devono procedere con un sopralluogo nelle singole stanze, così da verificare e segnalare eventuali malfuzionamenti o pericoli. Il rischio in cui corrono, in caso di incidente, è addittura di condanna per risarcimento del danno. Nel caso in esame, una studentessa era rimasta lesa gravemente per essere scivolata da una terrazza dell'albergo dove alloggiava insieme con i suoi compagni di classe. Nella denuncia i genitori della ragazza facevano riferimento alla "mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell'albergo". Respinta nei primi due gradi del giudizio, con la giustificazione che i ragazzi, vicini alla maggiore età, sarebbero stati in grado di valutare con consapevolezza un possibile rischio di caduta, la domanda risarcitoria dei genitori è stata invece accolta dalla Suprema corte. Secondo i giudici: "Proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni". E ancora: "Incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza". La facilità di accesso dalle camere alla terrazza non a norma sarebbero dunque responsabilità preventiva del professore.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 15.2.2012)