domenica 19 febbraio 2012

Pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali

Cass. civ., Sez. I, 13.2.2012, n. 2034

In ordine al principio di cui all'art. 11 del Codice della privacy e, dunque, ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali e, a maggior ragione, di quelli cd. sensibili, si rileva come la P.A. commette illecito allorché effettui il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.
In ordine al trattamento dei dati personali ed, in particolar modo, di quelli sensibili, si osserva come non sempre occorra riportare i suddetti dati nelle valutazioni, negli atti amministrativi, o comunque in determinazioni del datore di lavoro da rendere pubbliche e da diffondere tra più soggetti, qualora la loro menzione specifica non sia necessaria per il fine dell'atto posto in essere. 
Di talché, è ravvisabile un trattamento dei citati dati eccedente la funzione pubblica (nel caso concreto consistente nella pubblicazione, ovvero nella notificazione dell'atto) allorché la stessa si sarebbe potuta comunque ottenere con l'adozione di precauzioni, quali l'uso di omissis, onde non pregiudicare la riservatezza altrui.

(Da telediritto.it del 17.2.2012)