martedì 10 dicembre 2013

RC auto, va coperto danno non patrimoniale patito da familiari

Corte di Giustizia UE, sez. II, sent. 24.10.2013 n° C-22/12 

La CGUE ha affrontato la questione della conformità col diritto UE dell’esclusione e/o limitazione di certe voci di danno non patrimoniale subiti dai familiari di vittime di incidenti stradali. Nel primo caso, un automobilista assicurato in Slovacchia aveva causato un incidente mortale nella Repubblica Ceca. Conformemente al diritto di quest’ultimo Paese, ai familiari della vittima era (anche) stato liquidato il danno non patrimoniale; tuttavia, l’assicurazione aveva rifiutato di coprire tali voci di danno, in quanto espressamente escluse dalla polizza. Nel secondo caso, il danneggiato era un minorenne, cittadino lettone, il quale aveva perso entrambi i genitori in un incidente stradale, ed al quale l’assicurazione aveva negato il risarcimento per i danni non patrimoniali (previsti sì dal diritto lettone, ma non coperti dalle assicurazioni; queste ultime, in virtù di una limitazione legislativa, erano tenute a risarcire a ciascun parente della vittima solamente una somma pari a circa €142 per questa voce di danno, anche se l’ammontare era stabilito in misura più alta). La CGUE sanciva che le assicurazioni devono coprire tutte le tipologie di danno di cui un automobilista può essere chiamato a rispondere in base al diritto nazionale applicabile, nei limiti quantitativi stabiliti dalla direttiva 84/5/CEE e 2005/14/CE (ossia almeno 1 milione di euro per le “lesioni personali” cagionate a ciascuna vittima, oppure 5 milioni di euro per ogni controversia, a prescindere dal numero delle vittime). La Corte osservava che l’espressione “lesioni personali” contenuta nella Direttiva includa anche i danni relativi alla sofferenza psicologica, in cui rientra quello non patrimoniale. Per cui, se i parenti della vittima hanno titolo ad essere risarciti per tale voce di danno in base al diritto nazionale, l’assicurazione dovrà coprirli integralmente, nei limiti sopra richiamati. 

(Da Altalex del 10.12.2013. Nota di Stefano Biondi)