giovedì 5 dicembre 2013

Divorzio, modesto stipendio non esime da versare assegno

Cass. Sez. VI pen., Sent. 4.12.2013 n. 48459

Solo lo stato di ''vera e propria indigenza economica'' può salvare un genitore dal mantenimento dei figli. Lo ha ricordato la Cassazione, con la sentenza 48459/2013, accogliendo il ricorso della Procura di Catania contro l'assoluzione ''perche' il fatto non costituisce reato'' accordata ad un padre separato catanese, cuoco di professione, accusato di aver fatto mancare gli alimenti alla figlia minorenne.

La Corte d'Appello di Catania nel giugno 2012, aveva assolto G. R. perché l'uomo, percependo un reddito modesto pari a 800 euro al mese, non si era ''sottratto volontariamente'' all'obbligo di mantenimento. Fra l'altro, annota ancora la sentenza della VI sezione penale, nei due anni successivi alla separazione l'uomo aveva versato 10mila euro per la figlia. Contro l'assoluzione dell'uomo, il Pm catanese ha fatto ricorso con successo in Cassazione sostenendo che ''solamente l'assoluta incapacità economica consente di ritenere incolpevole l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minorenni''.

Piazza Cavour ha accolto il ricorso della Procura e, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catania ha ricordato ai genitori in difficoltà che ''per escludere la responsabilità del soggetto obbligato, in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, non basta l'allegazione di difficoltà economiche ma occorre dimostrare che tale difficoltà si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica''.

(Da ilsole24ore.com del 4.12.2013)