domenica 3 marzo 2013

Via prima di fine turno, sì a licenziamento

Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 11.12.2012 n° 22720

L’abbandono sistematico del posto di lavoro trenta minuti prima della fine del turno è di per sé giusta causa di licenziamento. Analogo discorso vale in caso d’indicazione di una data diversa da quella effettiva del sinistro avvenuto con l’auto di servizio.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 11 dicembre 2012, n. 22270.

Nella fattispecie in esame, un vigilante impugnava avanti al giudice del lavoro il licenziamento disciplinare intimatogli dal datore di lavoro in ragione di tre contestazioni: a) aver indicato una data diversa da quella effettiva del sinistro avvenuto con l’auto di servizio; b) aver abbandonato sistematicamente il posto di lavoro trenta minuti prima della fine del turno; c) per due mesi, aver iniziato il turno 15 minuti dopo l’orario di lavoro stabilito.

La domanda veniva rigettata in primo grado. In secondo grado, il licenziamento veniva invece annullato perché intimato prima che scadesse il termine assegnato al dipendente per rendere le giustificazioni relative all’ultima contestazione (di cui al punto c)), non essendo sufficienti gli altri due comportamenti (di cui ai punti a) e b)) a giustificare il licenziamento in tronco.

La Suprema Corte cassava la sentenza d’appello sostenendo, tra l’altro, che, essendo il licenziamento irrogato per una pluralità di ragioni, si sarebbe dovuto verificare se gli altri comportamenti contestati fossero a loro volta tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Sulla base di questa indicazione, il giudice del rinvio ha rigettato l’appello stabilendo che “in ogni caso, le due mancanze erano sufficienti a giustificare il licenziamento essendo ognuna di esse di per sè idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa”.

In effetti, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che sussiste la giusta causa di licenziamento ove il giudice accerti che la specifica mancanza commessa dal dipendente è obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente e che la sanzione è proporzionata al fatto da quest’ultimo commesso (ex multis, Cass., sez. lavoro, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21965 e sentenza 2 novembre 2011, n. 22692). Nel caso in esame, le mancanze di cui ai punti a) e b) sono indiscutibilmente di gravità tale da compromettere la fiducia che deve connotare il rapporto di lavoro.

La sentenza veniva nuovamente impugnata avanti al giudice di legittimità, che con l’ordinanza in commento ha ribadito il principio per cui in questi casi occorre “determinare se il datore di lavoro avrebbe ugualmente disposto il licenziamento sulla base dei primi due addebiti ritualmente contestati, ovvero se le prime due mancanze siano di per sè insufficienti a giustificare un licenziamento".

La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

(Da Altalex dell’11.1.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)