venerdì 22 marzo 2013

Prof non omette soccorso per errate cure ad allievo infortunato

Assolto l'insegnante per l'incidente
durante la lezione di educazione fisica:
il reato ex articolo 593 Cp
è punito solo a titolo di dolo

Non è responsabile di omissione di soccorso l'insegnante che presta nell'immediato le cure all'allievo infortunato, anche se le manovre mediche non si sono poi rivelate adeguate a fronteggiare le difficoltà presentate dal minore. È quanto emerge dalla sentenza 13310/13 della quinta sezione penale della Cassazione del 21 marzo.
Il fatto
Non integra la fattispecie di reato di omissione di soccorso il comportamento dell'educatrice che durante la lezione di educazione fisica, in seguito ad un esercizio ginnico, non presta cure idonee all'allievo infortunato. Partendo dal presupposto che successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, il termine di prescrizione del reato in contestazione risulta compiuto, neanche gli effetti civili possono essere addebitati all'imputata. Il reato "de quo", infatti, è punito solo a titolo di dolo, e dal momento che nel reato di cui all'articolo 593 Cp rientra anche lo stato di pericolo in cui versa il soggetto passivo, che è poi il presupposto dell'obbligo di attivarsi la cui omissione determina l'illiceità della condotta, si ritiene indispensabile perché l'omissione possa essere considerata volontaria che l'agente si rappresenti la situazione di pericolo come tale. Dunque deve escludersi l'esistenza del dolo qualora lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la situazione di un pericolo, abbia in un secondo momento errato nelle modalità di soccorso che ha ugualmente posto in essere. Le stesse manovre mediche, le richieste alle altre docenti di tenere sotto controllo l'alunno, e la pronta comunicazione alla dirigente scolastica escludono infatti la presenza dell'elemento volitivo di omissione di soccorso richiesto dal reato di cui all'articolo 593 Cp, può essere soltanto rimproverata all'insegnante la sottovalutazione della situazione del pericolo e l'elezione di errate modalità di soccorso. Piazza Cavour decide: il fatto non costituisce reato e annulla la sentenza senza rinvio tanto per gli effetti penale che civili.

Romina Tibaldi (da cassazione.net)