mercoledì 13 marzo 2013

Fattura per consulenza falsa in assenza di contratto scritto

Il fisco può negare la detrazione d'imposta
Al contribuente la prova contraria

La fattura per consulenza può essere considerata falsa dal fisco, che può quindi negare la detrazione, in assenza di un contratto scritto con il professionista.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 6203 del 12 marzo 2013.
La sesta sezione tributaria ha quindi respinto il ricorso di una società che aveva detratto dei costi a fronte di una generica fattura per consulenza, rinvenuta durante un'ispezione della Guardia di Finanza.
In un primo momento la contribuente aveva dichiarato che esisteva una pezza d'appoggio a giustificazione della fattura che, però, non era mai stata prodotta, né in sede amministrativa né in sede di contenzioso.
Per questo l'ufficio ha disconosciuto la detrazione del costo. Contro l'atto impositivo con il quale si recuperavano a tassazione le maggiori imposte la società ha presentato ricorso di fronte alla ctp ma senza successo. Quindi ha fatto appello alla ctr ma, ancora una volta, il gravame è stato respinto.
A questo punto la contribuente ha fatto ricorso in Cassazione che lo ha respinto, rendendo definitivo il verdetto di merito.
Sul punto il Collegio di legittimità ha chiarito che il ricorso va bocciato dal momento gli elementi riportati sulla fattura apparivano vaghi, sicché scaturivano delle presunzioni, ancorchè semplici in favore dell'agenzia, con conseguente onere della prova a carico della contribuente, che però non l'aveva assolto. Sicchè, in presenza di operazioni inesistenti non si realizza l'ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un "pagamento a titolo di rivalsa", né i presupposti del diritto alla detrazione di cui all'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. D'altro canto la previsione del successivo art. 21, settimo comma, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con gli artt. 19, primo comma, e 26, terzo comma, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta, in assenza del relativo presupposto (acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione), com'è avvenuto nel caso sottoposto all'esame della Corte.

Debora Alberici (da cassazione.net)