martedì 19 marzo 2013

Geografia giudiziaria, si anticipi udienza Consulta

L'Associazione nazionale avvocati italiani rinnova l’auspicio che, dopo la ottava ordinanza del Tribunale di Sulmona, la Corte Costituzionale arrivi a fissare con anticipo rispetto ad ottobre la data dell'udienza pubblica sulla revisione della geografia giudiziaria. “Anche il Tribunale di Sulmona - ha detto il presidente ANAI Maurizio de Tilla - ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità della normativa sulla geografia giudiziaria sollevata in un giudizio civile. È questa la ottava ordinanza (ma non l’ultima) - ha continuato De Tilla - che mette sotto i riflettori della Consulta questioni sollevate dall’Avvocatura che – in qualsiasi paese democratico – ben giustificherebbero la sospensione di ogni atto ministeriale ed amministrativo in attesa della valutazione della legittimità della normativa.   Il succedersi di ripetute ordinanze – ha aggiunto de Tilla - dovrà indurre la Corte Costituzionale a fissare al più presto la discussione delle questioni sollevate con i sei provvedimenti fino a oggi emessi dai giudici ordinari. La udienza fissata per l’8 ottobre per la discussione del ricorso della Ragione Friuli Venezia Giulia (difesa dal prof. Avv. Giandomenico Falcon) è troppo lontana e va anticipata.  Intanto il Ministero irresponsabilmente sta approvando tabelle e spostando magistrati e personale con atti illegittimi e pregiudizievoli per i diritti dei cittadini che sono pronti a promuovere ulteriori azioni giudiziarie. Il Tribunale di Sulmona, in un’ordinanza di cinquantotto pagine ben scritta ed articolata, ha enunciato quattro serie di questioni di incostituzionalità; per contrasto con gli artt. 3, 70, 72 c. 1 e 4, 77 c. 1 e 2, 81, 97 della Cost. della legge che delega al Governo la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, nonché dei decreti legislativi n. 155/2012 e n. 156/2012. Nello specifico il Tribunale di Sulmona ha denunciato il superamento dei limiti di ragionevolezza entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto esercitare la propria discrezionalità nella valutazione delle distanze e dei costi di spostamento degli utenti che rendono estremamente difficoltoso e sperequato il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale. Il Governo - con il decreto legislativo - ha del tutto obliterato i criteri oggettivi ed omogenei fissati dalla legge delega che impongono di prendere in considerazione l’estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, la specifica territorialità del bacino di utenze, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e al tasso di impatto della criminalità organizzata. Il legislatore delegato si è, invece, sottratto al procedimento logico che quelle indicazioni avrebbe dovuto seguire, ampliando irragionevolmente la delega ricevuta. In altri termini il Governo si è autoinvestito del potere, ad esso non spettante, di modificare o scegliere i principi e i criteri direttivi entro i quali, a norma dell’art. 76 cost., il legislatore delegante aveva inteso delimitare l’esercizio della delega. Sul piano ancora più specifico il Tribunale ha denunciato l’assenza di qualsiasi valutazione della presenza nel circondario di Sulmona della più importante infrastruttura penitenziaria della Regione Abruzzo (con oltre 450 detenuti), con rottura prodotta dalla soppressione del rapporto di contiguità territoriale attualmente esistente tra struttura penitenziaria e giudiziaria. Rilevante anche la questione di incostituzionalità sollevata in relazione alla violazione dei criteri della delega diretta a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spese ed incremento di efficienze. Confermate tutte le altre questioni sollevate dalle precedenti ordinanze dei Tribunali di Pinerolo (4), di Alba, di Montepulciano e di Sala Consilina: la violazione del divieto di conferire deleghe mediante decreto legge, l’assenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza (peraltro inseriti in una legge delega), la violazione del divieto di introdurre in sede di conversione disposizioni di contenuto estraneo rispetto a quello originario del decreto legge, la violazione della procedura di approvazione della delega legislativa per effetto dell’approvazione di un emendamento interamente sostitutivo. La battaglia dell’avvocatura, insieme a cittadini, sindaci e lavoratori, procede con successo.  Vi è da aggiungere che, con la ordinanza del 13 marzo, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei Comuni di Rho, Legnano e Cassano d’Adda, dichiarando l’illegittimità del provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano che aveva disposto il trasferimento di tutte le cause della sede distaccata di Rho al Tribunale di Milano. Sulla base di tale decisione i fascicoli trasferiti a Milano dovranno ritornare a Rho.

(Da Mondoprofessionisti del 18.3.2013)