lunedì 11 marzo 2013

Evasore può agire contro sequestro beni di moglie e figli

La Suprema corte consolida l'orientamento per cui la truffa ai danni dello Stato non concorre con la frode fiscale. 
Il contribuente sospettato di evasione fiscale  può impugnare direttamente  la confisca per equivalente  sui beni intestati  a moglie e figli. 
Non solo. La truffa ai danni dello Stato e la frode fiscale  non possono  concorrere  a meno che  i reati tributari   non siano collegati a un finanziamento illecito.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con le sentenze n. 10580 e 10579 del 7 marzo 2013.

La vicenda riguarda un imprenditore di Padova accusato di frode fiscale nell'ambito di un'inchiesta concernente l'acquisto di automobili di importazione.

All'uomo le autorità avevano sequestrato i conti bancari e dei beni intestati alla moglie e al figlio minore. Contro il provvedimento lui ha fatto direttamente ricorso al Tribunale delle Libertà ma senza successo. Ora, la Cassazione ha ribaltato il verdetto: il contribuente può impugnare direttamente il provvedimento concernente beni che sono nella sua disponibilità ma che non sono a lui intestati.

In proposito in sentenza si legge che «il concetto di disponibilità evincibile dal primo comma dell'articolo 322 ter c.p. esprime un potere di fatto sul bene che può sussistere prescindendo dalla titolarità della sua proprietà, cioè da un potere di diritto, in accordo con i principi generali che scindono la titolarità del diritto dal suo contenuto, riconoscendo che di quest'ultimo può fruire un soggetto diverso dal titolare del diritto».

Va dunque riconosciuto che la disponibilità può coesistere con la titolarità in capo ad altri del diritto avente ad oggetto il bene e che comunque la disponibilità prescinde come potere di fatto dalla facies formale dei diritti sui beni.

Sul fronte della concorso di reato fra truffa e frode fiscale la Cassazione ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 1235 del 2011 che ha escluso tale concorso. Infatti fra i due reati sussiste un nesso di «specialità» dal momento che qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il suo disvalore penale entro il quadro delineato dalla normativa speciale tributaria, lasciando spazio però al concorso dei reati nel caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quali le pubbliche erogazioni.


Debora Alberici (da cassazione.net)