mercoledì 20 marzo 2013

E se i genitori (solo conviventi) venissero a mancare?

Cosa accade al bambino nel caso in cui i genitori, solo conviventi, venissero a mancare?
Il caso
Una coppia convivente da 10 anni ha un bambino(riconosciuto da entrambi) di 6 anni. Nel caso succedesse qualcosa di grave ai due genitori, il figlio potrebbe essere adottato dai parenti? Oppure finirebbe in adozione ad estranei?
La soluzione
Chi si occupa della vicenda è il giudice tutelare (detto anche GT). Presso ogni tribunale c’è un ufficio tutele. Il GT si occupa (anche) delle tutele dei minori che hanno perso uno o entrambi i genitori. Entro dieci giorni dalla morte dei genitori viene data notizia al GT che dispone l’apertura della tutela. A quel punto il GT ha due possibilità. La prima è quella di nominare tutore la persona designata dai genitori. Eventualità prevista dall’art. 348 cod. civ. (i genitori possono – con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di loro fiducia, che ritengono idonea ad occuparsi della prole in caso del decesso di entrambi - ovviamente se manca uno solo dei genitori è l’altro che eserciterà la tutela).
Se però manca la designazione del tutore da parte dei genitori, oppure se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata (ad esempio è gravemente ammalata) la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore. Persone che naturalmente devono essere sentite dal GT per verificarne l’idoneità. La legge prevede infatti che la scelta del tutore debba cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, che dia affidamento di educare e istruire il minore.

(Da avvocati.it del 19.3.2013)