mercoledì 27 marzo 2013

Sul processo civile telematico

La Legge di Stabilità 2012 ha disposto, a far data dal 30.06.2014, l’obbligatorietà del deposito in via telematica degli atti processuali nei procedimenti civili.
Questo primo intervento dà inizio a una serie di articoli volti a (tentare di) far chiarezza sul processo civile telematico, affrontando, in primis, gli aspetti generali per poi analizzare, nei successivi interventi, più specifici, le regole meramente pratiche ai fini di un corretto utilizzo del futuro sistema informatico-processuale.
Trattasi, in poche parole, della possibilità e, dal prossimo giugno 2014, dell’obbligatorietà dell’utilizzo della telematica per il deposito di tutti gli atti processuali, dall’atto introduttivo, ai documenti formanti il fascicolo, alle memorie e, insomma, a ogni atto che le parti vorranno far confluire nel fascicolo processuale.
Il Processo Civile Telematico o anche conosciuto secondo l’ormai noto acronimo “PCT”, rappresentando una vera e propria rivoluzione nell’attuale sistema, consiste in un insieme di nuove regole atte a disciplinare le fasi del processo in maniera diversa e assolutamente nuova rispetto a quanto fin ad ora concepito dal codice di rito.
L’attuazione del nuovo sistema, apportando notevoli migliorie ai servizi giudiziari, consentirà l’esecuzione di operazioni quali, oltre al deposito degli atti, la trasmissione delle notifiche e comunicazioni, la consultazione dello stato dei procedimenti, dei fascicoli e dei provvedimenti del Giudice, col semplice uso della via telematica.
Il PCT fonda le proprie radici normative nel D.P.R. 13.02.2001 n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti) che ha introdotto il processo civile telematico nel nostro ordinamento, ed il suo sviluppo nella normazione successiva, quale il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy), il D.P.R. 11.02.2005 n. 68 (Regolamento P.E.C.), il D.Lgs. 7.03.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), ed il più recente D.L. 29.12.2009 n. 193, (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), il D.M. 21.02.2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e penale) successivamente modificato dal D.M. 15.12.2012, n. 209, fino alla Legge di Stabilità n. 228/12 che, con l’art.1, aggiunge al D.L. n. 179/12 (Decreto Crescita), l’art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).
Gli obiettivi auspicati con il PCT, saranno non solo la riduzione della dimensione cartacea del processo civile a vantaggio di quella virtuale, ma anche una razionalizzazione dei servizi di cancelleria oltreché una drastica riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari.
Per non parlare, poi, dei benefici che interesseranno tutti i protagonisti della Giustizia con l’attuazione del processo civile telematico.
Ebbene, gli avvocati riusciranno a depositare gli atti giudiziari e monitorare l’iter dei procedimenti con un semplice “click”, rimanendo comodamente nel proprio studio senza più dover accedere fisicamente nelle Cancellerie dei Tribunali, eliminando (finalmente) code, ritardi, fastidi, ricerca dei fascicoli tra gli scaffali, ecc.
Con la virtualizzazione del processo, anche il personale di cancelleria potrà dedicarsi alle attività più qualificate di assistenza alla giurisdizione e non esclusivamente alla gestione dei fascicoli. Da anni, gli avvocati sono costretti a supportare il giudice nella stesura del verbale di udienza, pur essendo, secondo quanto previsto dal codice di rito, un atto tipico del cancelliere.
Dal canto loro, i magistrati riusciranno ad ottenere una struttura di supporto (banche dati e archivi di sentenze persino locali) che sarà non solo un adeguato ausilio per la formazione delle decisioni anche in termini qualitativi, ma perfino una soluzione all’eccessivo carico pendente che quotidianamente sono costretti a fronteggiare.
Senza dubbio, poi, il PCT rappresenterà, finalmente, una garanzia di trasparenza delle regole adottate dal Giudicante nella conduzione del processo civile.
Inoltre, con il sistema telematico, saranno rese disponibili tutte le informazioni sui giudizi pendenti, consentendo di elaborarle e trattarle immediatamente, secondo le esigenze degli operatori del diritto.
È innegabile come lo strumento informatico permetta, anche ai meno esperti, di effettuare in pochi secondi ricerche anche complesse, estrazioni di dati, controlli, che sul sistema cartaceo sarebbero impensabili e richiederebbero molto più tempo.
Ebbene, l’avvento del PCT non potrà che portare giovamento al Sistema Giustizia, senza tralasciare il risparmio economico e del nostro tempo.
Il sogno (speranza) di vedere uffici giudiziari funzionanti, funzionali e qualitativamente attrezzati potrà, finalmente, diventare realtà.
Se pensiamo quanto radicalmente il computer abbia già cambiato il nostro modo di operare e di agire nel mondo del diritto, ci rendiamo conto come sia errata ogni eventuale ritrosia (pure da qualcuno manifestata) alle novità portate dal PCT. Certamente anche i più scettici si dovranno ricredere, e, dunque, armiamoci e partiamo …
PS.: senza voler pretendere di esaurire l’argomento o di essere sempre esaustivi, nei prossimi interventi entreremo nella pratica del PCT, dalle singole fasi, ai mezzi necessari per operare in conformità della normativa, fino agli interventi della magistratura che sul punto già si è (a volte anche discutibilmente) pronunciata.

Roberto Di Francesco (da cassaforense.it)