lunedì 26 novembre 2012

Prova infedeltà coniugale anche con testimonianza indiretta

Cass. Civ., sez. I, sent. 6.11.2012 n° 19114

La prova per l’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito, risulta spesso indiziaria e indiretta perché i fatti oggetto di causa, sono avvenuti tra le mura domestiche o nella dimensione privata dei soggetti coinvolti. Quando si tratta di provare l’infedeltà coniugale entrano in gioco una serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun valore, ma unitariamente considerati possono condurre il giudice a considerare il fatto come provato.
La vicenda di cui si è occupata la sentenza della Cassazione 6 novembre 2012, n. 19114 riguarda una donna che aveva chiesto e ottenuto la separazione con addebito al marito, sulla base della deposizione di alcuni testimoni, estranei e privi di interesse all’esito della causa, che avevano confermato di sapere che l’uomo aveva avuto una relazione extraconiugale omosessuale. Si tratta delle così dette testimonianze de relato, o indirette, poiché il fatto non è sottoposta alla diretta percezione fisica del teste.
Anche in precedenza la Cassazione aveva trattato questioni analoghe ritenendo che soprattutto in materia di separazione personale, l'accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell'addebito, può anche avvenire esclusivamente tramite testimonianze indirette, poichè spesso i fatti oggetto di prova attengono per lo più a comportamenti intimi e riservati delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni (Cass. Civ. 19 marzo 2009, n. 6697).
Si tratta, è vero, di prove indiziarie, ma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che possono divenire valido elemento di prova quando siano suffragate da altre circostanze oggettive e soggettive o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a rafforzarne la credibilità (Cass. Civ. 19 maggio 2006, n. 11844 e Cass. Civ. 8 febbraio 2006, n. 28159). Il giudice potrà basare la propria decisione anche su presunzioni purchè siano gravi, precise e concordanti.
Ciò comporta che, nel giudizio di separazione e divorzio, possono essere sentiti come testi familiari e parenti delle parti la cui attendibilità andrà successivamente valutata sia con riguardo alla deposizione, sia con riguardo agli episodi riferiti. Inoltre il giudice di merito non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste, ben potendo scinderla e accettarla soltanto per quella parte che meglio si armonizza con le altre risultanze di causa.

(Da Altalex del 23.11.2012. Nota di Giuseppina Vassallo)