sabato 17 novembre 2012

7 anni senza “rapporti”, addebito a moglie 'freddina'

Il comportamento tenuto dalla moglie, nel respingere le avances del marito, va valutato come causa della rottura del vincolo coniugale. Con la sentenza n. 19112/2012 la Corte di Cassazione conferma l’addebito della separazione a carico della donna.
Il caso. Una coppia scoppiava dopo sette anni di vita ascetica imposti dalla moglie che, dopo la nascita della prima e unica figlia, aveva preso a rifiutare il marito. Il Tribunale pronunciava la separazione senza addebito, affidando la bambina alla madre cui assegnava anche la casa coniugale e un assegno di 230 euro per il mantenimento della piccola. In appello, invece, il marito aveva ottenuto la pronuncia di addebito facendo presente che la donna "per ben sette anni, dalla nascita della bambina, aveva rifiutato qualsiasi rapporto sessuale, e nell'ultimo anno lui si era dovuto rassegnare a dormire in una stanzetta separata dal talamo coniugale". Inoltre "negli ultimi due anni la moglie aveva del tutto trascurato la conduzione e la pulizia della casa riducendola in condizioni invivibili".
Il giudizio di legittimità. Nel confermare la 'colpa' della donna, gli Ermellini affermano: "il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, poiché, provocando frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner, configura e integra - affermano i supremi giudici - violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca la comunione coniugale". Un comportamento del genere - prosegue piazza Cavour - non può "in alcun modo essere giustificato" e "legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato".

(Da avvocati.it del 16.11.2012)