giovedì 29 novembre 2012

Esame forense e criteri di valutazione

TAR Puglia sent. n. 1915 del 21.11.2012

E’ illegittima la valutazione negativa attribuita agli elaborati redatti dal candidato se questi risultano rispondenti ai criteri fissati dalla Commissione.
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce – Sez. I -, con la sentenza in commento (n. 1915/12), ha accolto il ricorso proposto da un candidato per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalle prove orali dell’esame forense.
In particolare, per il TAR salentino è illegittima la valutazione considerato che lo svolgimento del parere di diritto civile (valutato 26/50) denota una buona conoscenza del tema ed una apprezzabile articolazione degli argomenti trattati.
Peraltro, in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale, ha proseguito il Collegio, deve reputarsi illegittimo il giudizio negativo assegnato, poiché il candidato palesa una sufficiente padronanza del tema e la buona articolazione degli argomenti (in forma priva di errori grammaticali e con lessico giuridico corretto).
Anche con riferimento all’atto giudiziario in materia penale, il candidato ha rappresentato bene e sinteticamente le proprie tesi, in forma corretta e con adeguato ordine espositivo. Appare infatti sufficiente il possesso delle nozioni giuridiche, unitamente (come richiesto dalla lettera h) degli indirizzi ministeriali citati) alla capacità di compiere una scelta difensiva e alla padronanza delle tecniche di persuasione.
Ne discende che il compito, sebbene sintetico, non può dirsi generico né, soprattutto, “del tutto insufficiente” (avendo peraltro conseguito il voto di sufficienza di tre commissari), e neppure carente quanto alla motivazione, che invece risulta rassegnata dal candidato.

Alfredo Matranga (da diritto.it del 28.11.2012)