lunedì 12 novembre 2012

Chiarimenti sul contributo unificato

A partire dal 1° marzo 2012, la tassazione per le spese degli atti giudiziari è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.
Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111).
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale), il C.U. è aumentato della metà.
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005), pertanto, l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. civ. SS.UU. 9840/11).

(Da Altalex del 5.11.2012. Nota di Giuseppe Buffone)