giovedì 3 settembre 2015

Tributario, mediazione obbligatoria sotto € 20mila

Delega fiscale. Il decreto sul contenzioso
la estende agli atti non emessi dalle Entrate

Mediazione obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, e non soltanto per i soli atti emessi dall’agenzia delle Entrate. Introdotta la conciliazione anche in secondo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto, nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni saranno al 50 per cento. Sospensione della sent enza da parte del contribuente e dall’amministrazione ove ricorrano gravi e fondati motivi. Al contribuente sarà comunque concessa la possibilità di richiedere la sospensione dell’atto originariamente impugnato ove ricorrano danni gravi e irreparabili nell’ipotesi di pagamento.

Son queste in estrema sintesi le novità principali che prevede il decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario.



Sospensione delle sentenze

In base alle nuove disposizioni l’appellante (e pertanto anche l’ufficio impositore) può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata. A questo fine devono sussistere gravi e fondati motivi. La sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado (come detto variabili a seconda del tipo di tributo). Viene poi previsto che il contribuente possa comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa gli derivi un danno grave e irreparabile. La generica previsione «contribuente» e non anche «appellante» o «appellato» farebbe presupporre che tale sospensione possa essere richiesta nelle seguenti ipotesi:

soccombenza, anche parziale, in primo grado della parte privata laddove ritenga che i danni gravi e irreparabili siano più agevolmente provabili rispetto ai gravi e fondati motivi di riforma della sentenza, optando quindi per la sospensione dell’atto impugnato e non per la sospensione della sentenza di primo grado, ovvero presentazione di entrambe le istanze;

richiesta di sospensione degli effetti della sentenza da parte dell’ente impositore il cui accoglimento comporterebbe il pagamento di quanto dovuto per il primo grado ma che, appunto, potrebbe comportare un danno grave e irreparabile al contribuente.

Sembrerebbe esclusa la possibilità di richiedere al giudice di secondo grado la sospensione dell’atto originariamente impugnato nelle more della presentazione dell’appello.



Mediazione

Diventa obbligatoria la mediazione per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e quindi non più solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia. La nuova norma risolve la questione delle cartelle di pagamento, prevedendo che la mediazione si applicherà anche per i ricorsi promossi avverso l’agente della riscossione.



Proposizione del ricorso

Le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria degli atti processuali potranno avvenire in via telematica. Le modalità di attuazione e l’ambito di operatività saranno stabiliti con appositi decreti. È auspicabile che poi non sarà necessaria la «copia cartacea di cortesia» da depositare presso le commissioni.



Spese di giudizio

La compensazione dovrà essere motivata. Viene introdotta nel giudizio tributario la lite temeraria a chi agisce in mala fede. Il pagamento in favore del contribuente dovrà avvenire entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, mentre se la pronuncia è favorevole dell’amministrazione saranno iscritte a ruolo, con l’evidente aggravio dell’aggio spettante all’agente della riscossione. Anche per la fase cautelare il giudice dovrà disporre le spese di giudizio, in occasione della richiesta di sospensione. In sede di valutazione di merito potrà, in ogni caso, decidere diversamente.



Conciliazione giudiziale

Sarà possibile effettuare la conciliazione anche in secondo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto. Nell’ipotesi di conciliazione nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni saranno al 50 per cento. Per il perfezionamento non sarà più necessario il pagamento della prima rata, risultando sufficiente la sottoscrizione dell’accordo.


Antonio Iorio (da Il Sole 24 Ore del 3.9.2015)