giovedì 3 settembre 2015

Bonus sulle liti, incognita fondi

Negoziazione assistita. Si prevede la chiusura
di almeno 152mila cause: il credito d’imposta è a rischio

Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita e a quelle che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri designati in esito al trasferimento della controversia pendente dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di arbitrato forense, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro.

È una misura introdotta in via sperimentale nella legge di conversione del Dl 83/2015 (legge 132/2015, articolo 21-bis) ed entrata in vigore il 21 agosto. Gli incentivi fiscali alle cosiddette misure di degiurisdizionalizzazione erano stati invocati dagli operatori e promessi dal ministro della Giustizia per promuovere l’utilizzo di questi strumenti introdotti da circa un anno con finalità dichiaratamente deflative, ma che non sembrano aver riscosso il successo prospettato.

Sarà necessario ora un decreto attuativo del ministro della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il 20 ottobre 2015, per stabilire le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla sua autenticità .

Il tetto di spesa è fissato in 5 milioni di euro per l’anno 2016, da attingere dal Fondo giustizia 2015/2017 (fondo destinato al recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico). La valutazione dell’adeguatezza dell’importo stanziato è cruciale considerato che viene stimato prudenzialmente in 152mila il numero dei procedimenti, già pendenti nei tribunali e nelle corti d’appello, che arriveranno in sede negoziale o arbitrale e che avranno esito finale positivo.

Per potergli far fruire del beneficio fiscale, il ministero della Giustizia comunicherà all’interessato, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti. L’importo sarà determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmetterà, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e sarà utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del ministero della Giustizia, in compensazione e - per le sole persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo - in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileverà ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi previsto dagli arti coli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Lo schema operativo adottato per questi incentivi è il medesimo già in vigore dal 2010 per la mediazione delle liti civili e commerciali. Si ricorderà infatti che, in caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione (nel caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà). Tuttavia, per la mediazione non risulta che la prevista comunicazione del ministero della Giustizia ai soggetti interessati sia mai stata inviata e ciè finora non ha consentito ad alcuno di usufruire del beneficio.

La recente adozione del Registro informatico degli organismi di mediazione dovrebbe sbloccare a breve la situazione. A tal fine il ministero della Giustizia ha precisato che, come previsto nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, se la comunicazione (relativa al credito di imposta) sarò pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta potrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.


Marco Marinaro (da Il Sole 24 Ore del 3.9.2015)