martedì 1 settembre 2015

Parcelle restituite a soggetti falliti

Avvocati scoperti: l'assicurazione non risarcisce
L'assicurazione non è tenuta a risarcire il professionista che ha dovuto restituire, in virtù di revocatoria fallimentare, la parcella riscossa da una società poi sottoposta alla procedura concorsuale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17346 del 31 agosto 2015, ha respinto il ricorso di un legale che aveva citato in causa la sua assicurazione per ottenere la restituzione del compenso da lui reso al curatore della società cliente.

In altre parole, per la prima sezione civile, bene hanno fatto i giudici della Corte d'appello di Bari a ritenere che «il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense o con quella connessi».

Quindi, per gli Ermellini l'interpretazione proposta dai giudici di merito è del tutto plausibile, posto che nella clausola contrattuale la società assicuratrice si obbligava a tenere indenne l'avvocato di ogni somma che questi fosse stato tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per i danni patrimoniali involontariamente cagionati per imprudenza o imperizia, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio dell'attività prevista dalla Tariffa forense.

Ma per la Cassazione il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico. Non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale e non può dar luogo a responsabilità professionale.

Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio che ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso. 


Debora Alberici (da Il Sole 24 Ore dell’1.9.2015)