mercoledì 16 settembre 2015

Danni morali non nei biologici, da liquidare autonomamente

Cass. Sez. III Civ., Sent. 30.7.2015 n. 16197

La Corte di Cassazione, con Sentenza dello scorso 30 luglio, ha ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente.

Nel caso in esame, un giovane di 18 anni ha convenuto davanti al Tribunale di Trieste la proprietaria di un autocarro che, omettendo di arrestarsi ad un segnale di Stop, ha provocato lo scontro con l’automobile condotta dal ragazzo, il quale ha riportato una invalidità permanente del 90% oltre a gravi danni psichici.

Il Tribunale ha liquidato una somma a favore della giovane vittima dell’infortunio e, separatamente una somma a favore dei genitori del ragazzo.

Proposto appello principale dai danneggiati e incidentale dalla compagnia assicuratrice, la Corte d’Appello ha ridotto la somma a favore dell’infortunato, riunendo in un’unica voce i danni biologici ed i danni morali, ed aumentando la liquidazione del danno a favore della madre.

A tal proposito, i ricorrenti hanno ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello avrebbe violato il principio per cui il risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere integrale ed effettivo, nel capo in cui ha riassorbito il risarcimento dei danni morali nella somma attribuita all’infortunato in risarcimento del danno biologico: somma che ha ritenuto comprensiva di tutte le conseguenze non patrimoniali delle lesioni, anziché procedere alla c.d. personalizzazione del danno e del relativo compenso, sì da tenere conto, in aggiunta al danno biologico, delle molteplici e dolorose limitazioni che le lesioni hanno apportato alla sua vita affettiva e relazionale.

Sempre i ricorrenti hanno sollevato analoghe censure quanto all’omessa liquidazione dei danni esistenziali, consistenti nel grave pregiudizio arrecato dal sinistro alle attività extralavorative, alla vita affettiva, alla sessualità, alla perdita da parte dell’infortunato delle opportunità di costituirsi una famiglia e delle conseguenti gratificazioni affettive.

La Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto normativamente stabilito dall’articolo 5, lettera e), Decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2009, n. 37, ma in ragione della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Trieste.


Francesca Russo (da filodiritto.it del 10.9.2015)