sabato 5 settembre 2015

Trasferimento figli, decide giudice dove il minore vive

Stop al “Forum shopping”. La competenza territoriale a decidere sull’affido e sul mantenimento deve restare radicata nel luogo dove il minore ha vissuto.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 giugno (prima sezione, giudice relatore Donatella Galterio) ha affrontato e deciso su un tema che da tempo accende gli animi: quello del trasferimento dei figli deciso da un genitore senza accordo con l’altro.

Vero è che il Tribunale competente a regolare i temi dell’esercizio della responsabilità genitoriale e della misura del mantenimento è il così detto “foro del minore”, ovvero quello del Tribunale in cui il minore ha la sua residenza. Ma il provvedimento capitolino invita a individuare il giudice seguendo i criteri stabiliti dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (ultima Sentenza n. 21750/12). Il posto, ai fini della competenza a decidere, deve essere quello in cui abitualmente vive il minore, ovvero il suo centro di vita e di interessi, al momento della domanda.

I giudici negano che siano rilevanti la semplice residenza anagrafica o gli eventuali spostamenti dei bambini fatti per ragioni contingenti e che hanno un carattere temporaneo.

La stessa normativa sovranazionale ha indicato, come unico criterio di collegamento per stabilire la competenza, il principio dell’abitualità. E’ questa la parola d’ordine da seguire, rifuggendo dalla tentazione di dare un peso a situazioni legate al momento e troppo marginali per rientrare nel concetto di centro di vita e di interessi da ricercare lì dove il bambino ha trascorso un periodo significativo di tempo.

Un principio tenuto nella massima considerazione anche nella legislazione europea. Il Regolamento Ce n. 22012 del 2003, proprio allo scopo di scongiurare il così detto forum shopping, ovvero la strada della modificazione unilaterale della residenza dei figli, così da poter arbitrariamente scegliere il giudice competente prevede - come sottolineato dalla sentenza in commento - una ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore per un periodo di tempo variabile da tre mesi ad un anno.

Nel caso di specie dunque, giudice competente a decidere non è il Tribunale di Cassino ma rimane quello di Roma, come luogo ove il minore risedeva sin dalla sua nascita. Una decisione sulla quale non ha influito l’iscrizione alla scuola del Comune della “nuova” residenza: risultato di una scelta fatta esclusivamente dalla madre.

Il minore, nato fuori dal matrimonio, è stato, così affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con amplissime condizioni di tempo per l’esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre che, poi, provvederà al versamento mensile del necessario contributo per la sua crescita.

Mentre la madre, che si è resa colpevole dell’unilaterale trasferimento del figlio in altra città, è stata condannata alla sanzione, specificamente prevista dall’articolo 709 ter del Codice di procedura civile.

La signora dovrà versare al padre 2 mila euro: somma determinata in via equitativa e commisurata alle sue condizioni economiche.


Giorgio Vaccaro (da Il Sole 24 Ore del 4.9.2015)