giovedì 16 giugno 2011

Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione

Consiglio di Stato, n. 3452/2011

Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui non esclude la colpa della P.A. la circostanza che il giudice di primo grado abbia dato ragione all'amministrazione con decisione riformata in appello, in quanto anche il T.a.r. può incorrere in errori manifesti e comunque non è ragionevole dare rilevanza ad un fatto successivo a quello che ha generato l'illecito. Una contraria interpretazione peraltro comporterebbe che la sussistenza della colpa sia ravvisabile nelle sole ipotesi in cui il privato ottenga ragione in entrambi i gradi del giudizio, finendo il giudizio di primo grado ad essere quello decisivo.
Sempre in materia di responsabilità civile della P.A. deve ricordarsi che l’applicazione, nel processo amministrativo, dell’attenuazione del principio dispositivo con il metodo acquisitivo si giustifica solo in ragione della disponibilità degli elementi probatori in capo alla pubblica amministrazione. Laddove tali elementi rientrino nella disponibilità del ricorrente, come accade nel giudizio risarcitorio, ove soprattutto (se non esclusivamente) l'istante è a conoscenza di quali danni ha subito ed è in possesso degli elementi idonei a provarli, il giudizio non può che essere governato dal principio dell'onere della prova e occorre che il ricorrente supporti la propria domanda dimostrando la sussistenza del danno medesimo.
In sostanza, il ricorrente deve necessariamente allegare e dimostrare in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa risarcitoria e il metodo acquisitivo può essere utilizzato laddove siano stati allegati tali fatti, ma il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l'amministrazione, non sia in grado di provarli.

(Da diritto.it del 16.6.2011)