lunedì 13 giugno 2011

Muore in un incidente: risarcimento alla moglie e alla convivente

Un passo avanti sulla strada della tutela giuridica della famiglia di fatto: riconosciuto il risarcimento del danno anche alla convivente more uxorio della vittima di un sinistro stradale.
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 12278/11 del 7 giugno la famiglia di fatto viene parificata alla famiglia legale. La Corte Suprema ha sancito che il risarcimento del danno a seguito della morte di un uomo, vittima di un incidente stradale, spetta anche al nuovo nucleo familiare che l'uomo abbia costituito, purchè caratterizzato da comunanza di vita e di affetti e da stabilità nel tempo.
Il caso
La moglie e i figli legittimi di un uomo, deceduto in un sinistro stradale, si rivolgevano al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni; nel giudizio intervenivano la convivente dell’uomo e la figlia naturale. La sentenza di primo grado, poi confermata anche in appello, riconosceva il danno morale alle parti attrici e a quelle intervenute, e liquidava il danno patrimoniale in uguale misura tra la famiglia di fatto e quella legale.
Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, contestando la determinazione del danno morale operata dal giudice di merito.
Anche la famiglia di fatto ha diritto al risarcimento
I giudici di merito, con cui la Cassazione concorda, hanno ampiamente tenuto conto della particolarità della fattispecie, nella quale la vittima aveva costruito due nuclei familiari, entrambi percepiti e vissuti contemporaneamente come famiglia. Conformandosi a precedenti giurisprudenziali, anche di legittimità, i giudici hanno così riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da un sinistro, anche in favore del convivente more uxorio della vittima, nonché del soggetto legato a quest’ultima da un vincolo di filiazione naturale, anche se non legalmente riconosciuta.
Unico requisito richiesto è che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, in pratica di una relazione assimilabile a quella coniugale.

(Da avvocati.it del 9.6.2011)