sabato 4 giugno 2011

Incidente stradale, risarcita perdita di chance all’infortunato

Da dipendente a socio, ma le trattative saltano:
15 mila euro all'infermo bloccato in casa dal sinistro

Si configura il danno da perdita di chance a carico della vittima dell'incidente stradale che a causa dei postumi del sinistro vede sfumare un affare che preparava da tempo. È quanto emerge dalla sentenza 448/2011 emessa dal tribunale di Piacenza (giudice Morlini).
Trattativa saltata
Accolta la domanda dell'infortunato che proprio alla vigilia dell'incidente si preparava a diventare socio dell'azienda in cui lavora che, ironia della sorte, è un'agenzia di assicurazioni. Ammonta a 202 mila euro la somma complessiva determinata dal giudice come risarcimento al danneggiato: 15 mila euro risultano liquidati in via equitativa per la perdita di chance costituita dall'affare andato a monte; e questo nonostante le trattative si trovassero ancora a uno stato embrionale: un teste parla di meri «discorsi», subordinati a una successiva valutazione della compagnia assicurativa.
Senza richiesta
Il danno patrimoniale futuro da lucro cessante deve essere escluso: non c'è prova che il danneggiato sarebbe «più probabilmente che non» divenuto socio dell'agenzia, da dipendente che era. La lesione di chance si configura invece nel senso della «possibilità di consecuzione» del vantaggio derivante dal divenire socio della compagine, impedito invece dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro che hanno a lungo bloccato in casa il lavoratore. E la quantificazione di tale danno ben può essere fatta «in via equitativa», senza neppure la necessità della richiesta di parte vista la presenza delle condizioni di cui all'articolo 1226 Cc. Condannati in solido sono la compagnia assicurativa, il conducente e il proprietario del veicolo danneggiante.

Dario Ferrara (da cassazione.net)