lunedì 20 giugno 2011

Inammissibile ricorso in Cassazione tramite telegramma

La Cassazione, con la sintetica sentenza depositata il 15 marzo 2011, n. 10404 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale con un telegramma dettato per telefono, in quanto non può essere assimilato al ricorso spedito per posta.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, in base alla circostanza che l'atto era stato trasmesso mediante telegramma dettato per telefono, ha considerato il ricorso privo della sottoscrizione autentica del difensore, come previsto dal combinato disposto degli artt. 581, 582, 583 c.p.p., dichiarandolo inammissibile.
Secondo quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso per Cassazione, dagli articoli richiamati non emergerebbe alcuna differenziazione di disciplina per i telegrammi spediti a mezzo posta e quelli inviati previa dettatura telefonica, mentre la certezza in ordine all’autenticità della provenienza e all’identità dell’impugnante poteva essere dedotta attraverso un semplice controllo sulla titolarità dell’utenza telefonica.
L’infondatezza del ricorso è stata dichiarata tenendo soprattutto conto della precedente giurisprudenza di legittimità orientata nel senso di ritenere inammissibile “l’impugnazione (anche per la richiesta di riesame), proposta dal difensore mediante telegramma il cui testo sia dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all’autenticità della provenienza e all’identità dell’impugnante (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2009, n. 44660, C.E.D. cass., n. 245679)”.
Certezza garantita, invece, si è fatto rilevare, nel caso di ricorso proposto mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali.
E’ stata inoltre richiamata un’altra precedente decisione (Cass., sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 3627, C.E.D. cass., n. 233372) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore mediante dettatura al servizio telefonico di un telegramma, in luogo della proposizione mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali, “in quanto la prescelta forma di comunicazione non trasforma in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale e dunque non soddisfa i requisiti di forma imposti dalla legge”.
Alla luce delle suesposte considerazioni e dei richiamati precedenti giurisprudenziali il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

(Da Altalex del 30.3.2011. Nota di Giuseppe Mommo)