sabato 4 giugno 2011

Mediazione, l’informativa in procura non è valida

Il Tribunale di Varese torna ad occuparsi della normativa in materia di mediazione ed in particolare dell'informativa prevista dall'art. 4, co. 3, d.lgs. 28/2010.
Secondo tale norma all'atto di conferimento dell'incarico l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (oltre che dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale) e delle relative agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
Secondo la norma l'informativa deve essere fornita in forma chiara e per iscritto. Il documento che la contiene deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.
La sanzione per la violazione di tale obbligo è l'annullabilità del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente. Tuttavia, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, “si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura”, con ciò intendendo evitare di prevedere un’improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.
La pronuncia in esame, invero, riveste particolare interesse sotto un duplice profilo.
Sotto un primo aspetto il provvedimento del Tribunale di Varese sottolinea che la mera relatio con l’art. 4, co. 3, d.lgs. 28/2010 costituisce una clausola di stile, come tale non sufficiente a richiamare gli articoli di legge che l'assistito difficilmente può comprendere, essendo necessario un apposito contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri della mediazione come previsti dal decreto 28/2010.
Pertanto il documento, che contiene l'informazione, sottoscritto dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, deve trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo.
In funzione teleologica – secondo il Tribunale di Varese – solo una tale lettura dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 28/2010 consente di non vedere “frustrata la ratio della norma il cui fine è quello di rendere chiaramente noto alla parte del futuro giudizio, quali diritti e doveri nascano a suo carico in virtù del decreto legislativo 28/2010”.
Sotto un secondo aspetto il provvedimento del Tribunale di Varese offre un'interpretazione dell'ultimo periodo dell'art. 4 co. 3, laddove si prevede che il giudice “il giudice (…) se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.
Secondo la Relazione illustrativa al decreto legislativo 28/2010, in aggiunta rispetto alla sanzione dell'annullabilità del contratto di patrocinio prevista come sanzione per l'omissione “il giudice informerà la parte non avvisata della possibilità di avvalersi della mediazione”, chiaramente evidenziando una sostituzione del soggetto obbligato a rendere l'informativa.
Tuttavia, a tal proposito il Tribunale di Varese rileva che, pur sembrando la norma imporre al giudice la convocazione del rappresentato, non informato, onde fornirgli adeguata informazione ai sensi dell’art. 4, comma II, d.lgs. 28/2010, un obbligo in tal senso, “oltre a rischiare di danneggiare la parte stessa, imponendo un rallentamento del processo, apparirebbe anche irrazionale”. Infatti secondo il giudice, poiché l'annullabilità del patrocinio consente al difensore un’attività salvifica, “nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l’incombente, inevitabilmente, può “appesantire” il calendario dei processi del giudice”.
Sulla base di tale pronuncia, può pertanto ritenersi, come già sostenuto da chi scrive, che il difensore possa supplire alla mancata allegazione all'atto introduttivo in momento successivo, depositando l'informativa sottoscritta, evitando così la convocazione della parte e valendo ciò anche come convalida ex art. 1444 c.c. ove l'informativa sia stata sottoscritta in un momento successivo all'atto di conferimento dell'incarico.

Adriana Capezzoli (da Altalex del 30.5.2011)