venerdì 13 maggio 2011

Servizio depurazione inesistente, il cittadino non paga

 Cass. Civ. Sez. III, sent. 12.4.2011 n. 8318

I comuni non possono chiedere il pagamento della tariffa richiesta per il servizio di depurazione dell'acqua se sono sforniti dei relativi impianti di depurazione. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 aprile 2011, n. 8318 con la quale si afferma come, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente abbia il diritto di ricevere un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Il caso vedeva l’Istituto Nazionale dei Tumori convenire in giudizio il Comune di Milano, chiedendo che fosse accertata l’illegittimità della tariffa per il canone di depurazione delle acque, per inesistenza del relativo servizio. L'ente territoriale, riferendosi all’art. 14, primo comma, della legge n. 36/1994, sosteneva, al contrario, che la quota tariffaria fosse dovuta anche nell’ipotesi di inesistenza ed inattività di impianti centralizzati di depurazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ebbe già modo di dichiarare illegittimo l'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
Il Comune, secondo il giudice nomofilattico, non può nemmeno invocare la legge n. 13/2009, secondo cui i soldi della quota tariffaria, comunque dovuti, sarebbero serviti a finanziare il “Piano di ambito” per la realizzazione dei depuratori. Infatti "non si può obiettare che la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del Piano di ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori".
Ma il "Piano di ambito" non assicura affatto che il depuratore sia costruito proprio nel Comune dove risiede l'utente, piuttosto che in un altro; inoltre, il contribuente ben potrebbe, in un prossimo futuro, trasferirsi altrove, motivo per cui non si comprende perché costui debba pagare in anticipo un servizio di cui potrebbe non usufruire.

(Da Altalex del 12.5.2011. Nota di Simone Marani)