venerdì 13 maggio 2011

Gravame contro cartella, quando in Cassazione e quando alla Corte d’Appello

 Via libera al ricorso in Cassazione contro la cartella esattoriale
non preceduta dalla notifica dell'ingiunzione. 
Negli altri casi il gravame va presentato alla Corte d'Appello

Il ricorso in Cassazione è ammesso contro la cartella esattoriale emessa per riscuotere sanzioni amministrative solo nel caso i cui questa non sia stata preceduta dall'ordinanza ingiunzione. Altrimenti il gravame va presentato alla Corte d'Appello.
È quanto affermato dalla Suprema corte che, con una sentenza del 9 maggio 2011, ha respinto il ricorso di un'automobilista che aveva presentato ricorso in Cassazione per ottenere la revocazione di una decisione precedentemente assunta dai giudici di Piazza Cavour.
In motivazione la seconda sezione civile ha chiarito che "in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili le seguenti azioni: l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981 esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da delta legge riguardo agli atti sanzionatori: ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella".
Non basta, la Cassazione ha detto si all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo coma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento ai esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora".
A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi impugnazione: il ricorso per Cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e del combinato disposto degli artt. 121 Cost. e 618, ultimo comma, cod. proc. civ. mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante rimedio processuale dell'appello".

Debora Alberici  (da cassazione.net)