venerdì 6 maggio 2011

Il sistema dei crediti formativi obbligatori


di Matteo Santini (Presidente Naz. Centro Studi e Ricerche sul Diritto Famiglia e Minori)

Il Codice deontologico forense all'art.12, impone all'avvocato il dovere di competenza, sancendo altresì che l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza; ciò significa che ogni avvocato è tenuto a curare la propria preparazione professionale, soprattutto nei settori in cui svolge attività prevalente.
L’aggiornamento per definirsi tale deve essere continuo, vista la complessità e la continua evoluzione del nostro sistema giuridico; tutti elementi che impongono un impegno frenetico per rincorrere le novità normative e giurisprudenziali. L'aggiornamento effettivo e continuativo, rappresenta anche la condizione affinché il singolo avvocato possa, affermare nell’ambito della pubblicità informativa, di esercitare la propria attività prevalentemente in un settore specifico.
Il regolamento del CNF sancisce che, l’obbligo di formazione professionale continua possa essere assolto partecipando anche a  corsi di aggiornamento eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; la partecipazione agli eventi formativi attribuisce un credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
L'accreditamento del singolo evento da parte del Consiglio dell’Ordine, viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine, gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine locale, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento.
Il Regolamento sui crediti formativi prevede altresì che l’obbligo di formazione professionale continua possa essere assolto anche mediante lo svolgimento di relazioni o lezioni negli eventi formativi o nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; mediante pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, su argomenti giuridici; mediante contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; attraverso partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.
Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. 
Su domanda del singolo avvocato interessato, è anche possibile richiedere un esonero parziale in caso gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;  grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.
Il Consiglio dell'Ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito, costituisce un illecito disciplinare, la cui sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.
La formazione di un professionista costituisce un aspetto fondamentale dell'esercizio della professione. Un aggiornamento effettivo, a mio giudizio, non può compiersi attraverso il metodo dei "crediti formativi obbligatori", per il semplice fatto che esso non rappresenta uno strumento idoneo ad accrescere le competenze specifiche del singolo avvocato.
I vari eventi formativi vengono spesso frequentati esclusivamente per raggiungere il numero minimo di crediti e non per un interesse vero e proprio all’aggiornamento; ciò comporta che il professionista, seguirà l’evento in modo distratto,  concentrando la frequentazione dei corsi solo in prossimità della scadenza dei termini per il "raccoglimento" dei crediti oppure, prediligendo corsi particolarmente lunghi a livello orario, al fine di "raccogliere" in un'unica soluzione quanti più crediti possibile.
Richiedere che l'avvocato sia competente ed aggiornato è assolutamente legittimo e doveroso, ma il sistema dei crediti obbligatori, così come concepito è assolutamente inutile. L'aggiornamento non rappresenta solo un obbligo per l'avvocato; esso è innanzitutto un "interesse" dello stesso. L'avvocato competente ed aggiornato avrà maggiori possibilità di vincere le cause e di conseguenza, potrà aumentare considerevolmente la propria clientela. E' il mercato a fare la selezione.
D'altro canto un avvocato poco competente è destinato a "scomparire" dalla scena, senza necessità per i vari consigli, di intervenire nel sindacare e giudicare la competenza effettiva del singolo avvocato, specie attraverso un metodo assolutamente inidoneo a valutarne la preparazione specifica. 

(Da Mondoprofessionisti del 4.5.2011)