lunedì 23 maggio 2011

Scadenza di sabato: la proroga non si applica ai termini a ritroso

Tribunale Enna, ordinanza 16.2.2011

Con l’ordinanza 16 febbraio 2011 il Tribunale di Enna fornisce un’importante interpretazione dell’art. 155 comma 5 c.p.c., disposizione che estende alla giornata del sabato la proroga del termine di scadenza per il compimento di atti processuali “fuori udienza” allorquando esso cada in un giorno festivo.
Segnatamente, la norma estende alla giornata del sabato la portata del comma 4 dell’art. 155 c.p.c., che proroga di diritto il termine di scadenza che cada in un giorno festivo al primo giorno non festivo.
Il Tribunale di Enna, nello sforzo interpretativo volto a chiarire l’effettiva portata della “proroga”, affronta due tematiche connesse: quella dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 al computo dei termini a ritroso e quella, più specifica, dell’applicabilità della proroga (sempre nel computo dei termini a ritroso) allorquando il termine scada nella giornata di sabato.
La (non) applicabilità della proroga nel computo dei termini a ritroso
Circa l’effettiva portata applicativa della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., la pronuncia in commento, assestandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, chiarisce che la disposizione “si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso”.
Ciò in quanto l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, con conseguente computo ‘a ritroso’ del relativo termine di scadenza, “è diretta ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva”.
In altre parole, l’applicazione della proroga anche al computo dei termini a ritroso comporterebbe una ingiusta compressione dell’intervallo temporale previsto dal Legislatore per consentire alla parte destinataria dell’attività processuale la predisposizione di un’adeguata difesa.
Ne deriva che, qualora il termine, computato a ‘ritroso’, scada in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.
Computo dei termini “a ritroso” e scadenza nella giornata di sabato: i due contrapposti orientamenti
Chiarito il limite dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., il Tribunale passa poi ad affrontare la tematica specifica della scadenza del termine nella giornata di sabato.
Nulla quaestio nel caso si tratti computo di un termine a decorrenza successiva: in tal caso si darà applicazione al comma 5 dell’art. 155 c.p.c., in virtù del quale il termine in scadenza nella giornata di sabato verrà prorogato ope legis al primo giorno successivo non festivo.
Più complesso è l’esame della questione riguardante la circostanza in cui si tratti di un termine, con scadenza nella giornata di sabato, da computarsi “a ritroso”.
Sul punto si fronteggiano due orientamenti.
L’orientamento maggioritario ritiene che, alla stregua di quanto stabilito dal quinto comma dell’art. 155 comma 5 c.p.c., il giorno di sabato sia da equipararsi ad un giorno festivo. Da siffatta ricostruzione interpretativa deriva che, qualora il termine, computato a “ritroso” scada nella giornata di sabato, tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.
A tale orientamento sembra aderire il Tribunale di Milano, secondo cui “...con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all’incombente nella giornata precedente per i termini c.d.a ritroso...” (Trib. Milano, ordinanza 4 maggio 2007).
Da tale posizione ermeneutica si discosta la pronuncia in esame, che, al contrario, opina nel senso di non considerare a tutti gli effetti la giornata di sabato come un giorno festivo.
Tale ricostruzione prende le mosse dall’esame del dato letterale dell’art. 155 comma 6 c.p.c., alla stregua del quale “resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Il Giudice siciliano osserva che l’equiparazione del sabato al giorno festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori udienza in tale giornata, si traduce in un conseguente impedimento allo svolgimento delle attività processuali da realizzarsi fuori udienza (in una giornata che, secondo il comma 6 dell’art. 155 c.p.c., “ad ogni effetto è considerata lavorativa”), ritorcendosi ingiustificatamente a danno della parte tenuta ad effettuare tale attività.
Tale conclusione è supportata dalla considerazione che gli uffici giudiziari sono disponibili ad accettare atti depositati nella giornata del sabato; in tal caso le attività processuali svolte fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono ritenersi correttamente adempiute dalla parte onerata.
La conseguenza applicativa della tesi esposta dal Tribunale consiste, quindi, nel considerare la giornata di sabato come utile al compimento di attività processuali fuori udienza allorquando la scadenza del termine “a ritroso” cada in tale giornata.
Questa interpretazione è condivisa dal Tribunale di Lodi, sentenza 20 gennaio 2009, che, testualmente, sancisce : “Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata”.

(Da Altalex del 6.5.2011. Nota di Filippo Di Camillo. Segnalazione Massimiliano De Simone)