sabato 14 maggio 2011

Assegno divorzile anche senza 730

L’ex moglie non presenta la dichiarazione dei redditi. L'assegno resta un diritto. Sufficienti al calcolo della situazione patrimoniale le buste paga.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9976 del 5 maggio, con cui la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un ex marito, stufo di pagare l’assegno divorzile.
Il caso
Il Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, condanna l’ex marito al pagamento dell’assegno mensile in favore della moglie; decisione, questa, confermata anche dalla Corte territoriale. L’uomo però non ci sta e, invano, ricorre per cassazione.
L’inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante il matrimonio
E' sì vero - osserva la Corte Suprema - che il divario delle condizioni economiche dei coniugi al momento della domanda di divorzio non è di per sè sufficiente presupposto per l'attribuzione dell'assegno, ma è altrettanto vero che il giudice, in mancanza di prova da parte del richiedente, può fare riferimento, quale elemento presuntivo di valutazione del pregresso tenore di vita, alle dichiarazioni dei redditi delle parti.
A nulla vale invocare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, per ricostruire i redditi della donna i giudici hanno utilizzato le sue buste paga, quale documentazione alternativa alla dichiarazione dei redditi.

(Da avvocati.it del 13.5.2011)