lunedì 17 giugno 2013

Patrocinio gratuito, quando paga il cliente

Il compenso va richiesto direttamente al cliente
se il professionista si rende conto
che difettano le necessarie condizioni reddituali

Nella newsletter del 14 giugno il Consiglio nazionale forense, in riferimento, ad una precedente pronuncia (n. 43/2013), ha chiarito che laddove il difensore sia, in un momento successivo, venuto a conoscenza dell’insussistenza delle condizioni reddituali che avevano legittimato in origine l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ne consegue:
a) l’impossibilità per il difensore di chiedere allo Stato la liquidazione del compenso professionale, rendendosi diversamente complice di un illecito a danno dell’Erario;
b) la potenziale revoca del beneficio stesso nel momento in cui il difetto delle condizioni fosse conosciuto anche dall’Amministrazione concedente.
Pertanto, ad avviso dell’organo consiliare non si concreta una violazione dell’art. 85 D.P.R. 115/2012 (Testo unico sulle spese di giustizia) da parte del professionista che, una volta apprese le reali condizioni reddituali del cliente ammesso al gratuito patrocinio, richieda il pagamento delle proprie spettanze direttamente allo stesso, anche se solo formalmente ammesso al beneficio.

(Da diritto.it del 17.6.2013)