domenica 9 giugno 2013

Obbligo d’iscrizione: attuazione e trucco previdenziale

Va ricordato che nella pensione di vecchiaia contributiva non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di “pensione minima” né l’applicazione del meccanismo di integrazione al minimo di cui all’art. 5 del regolamento per le prestazioni previdenziali.
Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri. La chiave di volta è rappresentata dall’art. 9, secondo cui:
«1. A decorrere dall’anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi 10 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi
professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di limitare il contributo soggettivo minimo obbligatorio alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, 2° comma, del presente regolamento nei casi ivi previsti, o dell’art. 2, comma 2 del regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme.
Per quanto concerne l’accredito dei periodi di iscrizione, qualora il contributo minimo non sia stato interamente versato nella misura prevista dall’art. 7, 2° comma, del presente
regolamento nei casi ivi previsti, ovvero dall’art. 2, comma 2, del regolamento dei contributi, vi sarà una riduzione dei periodi accreditati, in proporzione al contributo versato, con conseguente riconoscimento di mesi 6 di iscrizione in luogo dell’intera annualità.
2. Per coloro che si avvalgono dei benefici di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, 2° comma, del presente regolamento se e in quanto applicabile, o dall’art. 2, comma 2 del regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di iscrizione.
5. Il limite di € 10.300 di cui al 1° comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018.
6. Ai versamenti volontari di cui al comma 3, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
8. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della l. 319/75 e successive modifiche, da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 della l. 247/2012».
Ne consegue che chi non riuscirà ad integrare i semestri mancanti al compimento dell’età della pensione non avrà maturato il requisito contributivo con la conseguenza che non avrà diritto alla generosa pensione retributiva ma gli sarà liquidata la pensione di vecchiaia contributiva in base all’art. 4 del vigente regolamento, qui riproposto.
A norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale (art. 22, legge n. 576/80). La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art. 21, legge n. 576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo.
La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - art. 7, legge n. 576/80, come modificato dall'art. 3, legge n. 141/1992).
È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo. Ricordo che nella pensione di vecchiaia contributiva non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di “pensione minima” né l’applicazione del meccanismo di integrazione al minimo di cui all’art. 5 del regolamento per le prestazioni previdenziali.
In buona sostanza Cassa Forense privilegia il generoso sistema di calcolo retributivo ma destina alla pensione di vecchiaia contributiva senza un minimo garantito tutti coloro che siano percettori di redditi inferiori ai minimi stabiliti.
Lo stesso che dire che all’interno della medesima categoria di avvocati si introducono trattamenti differenziati, incostituzionali e contrari all’art. 14 CEDU che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul reddito.

Paolo Rosa (da dirittoegiustizia.it del 7.6.2013)