venerdì 7 giugno 2013

AGCM: Ordini professionali ostacolano concorrenza

Il prof. Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, durante l’audizione tenutasi in X Commissione Parlamentare alla Camera dei Deputati, ha fatto il punto della situazione sulle attività di advocacy, su quelle di enforcement e sull’attività di tutela dei consumatori. Inoltre ha parlato anche del mercato dei servizi professionali regolamentati.
   
Come detto, dunque, il presidente dell’AGCM, nel fare il punto della situazione su quelli che sono i vari settori del mercato, si è occupato dei servizi professionali.
Liberalizzazioni … Premesso che le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni in materia di professioni e la loro attuazione regolamentare hanno contribuito ad «aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati», attraverso delle misure che hanno condotto all’abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe professionali e del divieto di pubblicità da parte dei professionisti; al libero accesso alle professioni non regolamentate; all’ampliamento della pianta organica e della dimensione geografica dei distretti dei notai, alla fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali.
Criticati gli Ordini professionali. Tuttavia, vengono mosse delle critiche in quanto la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni «risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla “adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e alla “importanza dell’opera”».
Infatti, sia le condotte dei professionisti che quelle degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. E poi – afferma ancora l’Antitrust - «il riferimento all’“adeguatezza” della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi».
Qualcosa che non va anche nella Riforma della professione forense. Perplessità sorgono, ad esempio, sempre secondo l’AGCM, in merito alla recente riforma della professione forense (legge n. 247/2012).
Per quanto riguarda l’eliminazione dell’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta unitamente alla previsione di parametri per la determinazione del compenso spettante agli avvocati - «laddove non vi sia stata una pattuizione in forma scritta dell’onorario da corrispondere al professionista e, in ogni caso, in ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale» - sembrano rappresentare un passo indietro rispetto all’integrale abrogazione delle tariffe ribadita con il decreto legge n. 1/2012, a dispetto dell’enunciazione di principio «la pattuizione dei compensi è libera» contenuta nella legge stessa.
Altro argomento attualissimo e molto discusso, infine, è l’accesso alle professioni. Pitruzzella afferma, infatti, che permangono ancora ingiustificati ostacoli all’accesso alle professioni, «già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi per il futuro svolgimento della professione».

(Da dirittoegiustizia.it del 6.6.2013)