giovedì 27 giugno 2013

L’aumento dell’imposta di bollo

Tornando al “caro” argomento ieri già cennato su AGA News, ricordiamo che sono operative dal 26 giugno 2013 le nuove misure dell’imposta di bollo, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 43/2013 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Pertanto, a decorrere dal 26 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 71, di conversione del D.L. n. 43/2013), le misure dell'imposta fissa di bollo (stabilite in 1,81 e 14,62 euro), ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in 2 e 16 euro. A decorrere dalla predetta data si applicherà, ad esempio, la marca da bollo da Euro 16,00, in luogo della marca da 14,62 ai seguenti atti: i) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati , estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ii) scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); iii) atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72). Sempre a decorrere dalla suddetta data sarà elevata ad Euro 2, in luogo di € 1,81 l’imposta di bollo sui seguenti atti: i) fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ii) ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).