venerdì 21 giugno 2013

ANAI CONTRO MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Il governo del “fare male” si ostina a riproporre la obbligatorietà della mediaconciliazione.
L’ANAI fa anzitutto rilevare che la Corte Costituzionale con la decisione n. 272/2012 ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa sulla obbligatorietà della mediaconciliazione per eccesso di delega. Mentre davanti alla stessa Corte erano state trasmesse – con più di dieci ordinanze – altre questioni di incostituzionalità che la Consulta non ha esaminato avendo affrontato solo la questione preliminare ed assorbente.
Il decreto legge del Governo del “Fare male” ripristina la obbligatorietà, sostanzialmente nello stesso modo previsto dalla precedente normativa dichiarata incostituzionale, riproducendo le stesse illegittimità che gran parte dei cittadini riproporranno nelle procedure di mediaconciliazione.
Le questioni di illegittimità sono tutte nuovamente presenti. Anzitutto la mancanza di indipendenza, di professionalità e di trasparenza delle Camere di conciliazione private (più di mille autorizzate con il silenzio-assenso).
A ciò si aggiunge – come motivo di illegittimità – l’assenza nei mediatori di una specifica professionalità con mancanza di specializzazione, qualificazione e perizia.
Altra ragione di illegittimità si può trarre dal contrasto con l’art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo, in quanto l’esperimento della mediazione dilaterebbe i tempi di esso senza che ciò sia giustificato da esigenze specifiche ed anche perché l’esperimento obbligatorio della mediazione dovrebbe effettuarsi non solo con riferimento alla domanda principale, ma anche in relazione ad ogni singola azione proposta nel corso del processo.
Dette disposizioni violerebbero, tra l’altro, l’art. 3 Cost. per irragionevolezza della previsione della obbligatorietà della mediazione avente ad oggetto le controversie di competenza del Giudice di pace, dal momento che, nel procedimento avanti al detto giudice, è già previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ulteriore motivo di illegittimità è il costo della procedura obbligatoria di conciliazione che dovrebbe essere gratuita. Su quest’ultimo punto è da rilevare che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, il quale deve trovare attuazione uguale per tutti. Illegittimo è qualsiasi esborso per una mediaconciliazione coercitiva, esborso erogato ad un organismo che spesso ha natura privata.
Tale esborso non può considerarsi nemmeno razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione. Un qualsiasi esborso può rinvenirsi solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento.
Ma vi è ancora di più: la disciplina della mediazione non prevede criteri di competenza territoriale, con la conseguenza che il chiamato potrebbe essere posto nelle svantaggiosa posizione di andare a difendersi anche in luoghi molto distanti dalla sua residenza; il che è aggravato dalla previsione che la mancata comparizione del chiamato davanti al mediatore può essere valutata negativamente dal giudice.
La coercizione della normativa di ripristino della media conciliazione obbligatoria è ancora più grave ed illegittima laddove si prevede alla lettera i) dell’art. 79 del nuovo decreto legge che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediaconciliazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Ancora, è previsto che il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento allo Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tutto ciò contrasta con il principio che qualsiasi procedura di conciliazione stragiudiziale non può avere nessuna influenza sul giudizio di merito né produrre sanzioni o preclusioni. Si tratterebbe nella sostanza di un quarto grado di giudizio senza alcuna garanzia per le parti.
In Europa (v. la Corte Europea) si sono susseguite decisioni che hanno dichiarato illegittime le norme coercitive e sanzionatorie sopra riportate.
Al fallimento della mediaconciliazione obbligatoria “di prima” seguirà certamente il fallimento “di domani”.
La mediaconciliazione obbligatoria non ha, infatti, alcuno spazio concreto in Europa e in Italia.
Un milione di processi in meno costituiscono una “bufala” del Governo che fa indignare tutti. Come sempre, poca serietà ed attendibilità nelle dichiarazioni della politica!

(Da associazionenazionaleavvocatiitaliani.it del 21.6.2013)