martedì 18 dicembre 2012

Rifacimento scale, paga anche condomino del piano terra


Anche il condomino che vive in un appartamento a piano terra è tenuto al pagamento delle spese per il rifacimento delle scale, che costituiscono bene strutturale e necessario dell'edificio. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 21886 del 5 dicembre 2012.
Il caso. Una condomina, che vive in un appartamento al piano terra, rivendica, proprio alla luce della collocazione della sua abitazione, il diritto ad essere esonerata dalla spesa per il rifacimento delle scale, dal momento che non ne fa uso. Tale tesi però non viene condivisa dai giudici di merito: la delibera contesta viene ritenuta «valida» laddove «aveva posto a carico» della condomina le spese per il «rifacimento delle scale», in quanto quei lavori «avevano ad oggetto il consolidamento delle scale ed erano concernenti la statica di parti comuni necessarie del fabbricato». Ma la condomina non ci sta e ricorre per cassazione, ma senza successo.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ritiene assolutamente corretta la lettura della delibera, così come fornita dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Infatti, i lavori relativi alle scale rappresentano «opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato» e non come «opere di mero rifacimento», visione fondata anche sul fatto che essi «vennero decisi in ottemperanza ad una ordinanza sindacale». Di conseguenza, poiché le spese «avevano ad oggetto la statica dell’edificio», è assolutamente legittimo che esse vengano poste a carico della condomina. Senza dimenticare, poi, che le scale, essendo «elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura», conservano la qualità di «parti comuni».

(Da avvocati.it del 17.12.2012)