martedì 18 dicembre 2012

Coltiva piante di canapa in casa: condannato

Qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce condotta penalmente rilevante. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45919/2012.
Il caso. Un uomo viene condannato in primo grado per aver coltivato quattro piante di canapa indiana nella sua abitazione, dove sono state rinvenute anche delle infiorescenze già tagliate; la pronuncia viene però riformata dai giudici di appello, i quali ritengono che la fattispecie sia da ricondurre alla detenzione per uso personale. Ricorre allora per cassazione il Procuratore Generale, sostenendo che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche se effettuata per uso personale.
Il giudizio di legittimità. Gli Ermellini accolgono il ricorso, ribadendo che la condotta della coltivazione si caratterizza per una notevole «anticipazione» della tutela penale e per la valutazione di un «pericolo nel pericolo»: è rilevante, cioè, il rischio - derivante dalla coltivazione - che possa aumentare il quantitativo di droga immesso sul mercato e le conseguenti cessioni della stessa, a danno della salute collettiva. Questa è un bene giuridico primario e ciò giustifica l’anticipo della protezione a uno stadio precedente il pericolo concreto; secondo la S.C., inoltre, la tutela penale in merito serve anche a salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché le giovani generazioni. Inoltre, in ossequio al principio di offensività è necessario, in ogni caso, che il giudice di merito verifichi se la condotta contestata all’agente possa essere assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva: nel caso specifico, l’offensività può essere esclusa solo quando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non risulti idonea a produrre un effetto stupefacente rilevabile in concreto.

(Da avvocati.it del 17.12.2012)