venerdì 14 gennaio 2011

Negato permesso soggiorno a minore non accompagnato senza progetto di integrazione


Il Tar Campania con sentenza n. 27535 del 16 dicembre 2010 ha stabilito che il minore non accompagnato non può avere il permesso di soggiorno se non c'è un progetto di integrazione sociale.
Nel caso in questione un ragazzo originario del Bangladesh ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo a seguito del respingimento della richiesta di permesso di soggiorno. Il giovane, nato il 15 maggio 1991 ed entrato clandestinamente nel territorio italiano nel dicembre del 2008 era stato espulso dal Prefetto di Gorizia, provvedimento successivamente annullato dal giudice di pace.
Nel settembre 2009 il giovane ripresentava presso la Questura di Napoli richiesta di permesso di soggiorno. L' autorità partenopea respingeva tale richiesta ricordando che il ragazzo era “entrato in Italia sprovvisto di un valido titolo d'ingresso, rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche italiane nello stato di appartenenza”.
I giudici hanno affermato che la fattispecie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998. Fra le condizioni per il rilascio del permesso al cittadino straniero di minore età non accompagnato, vi è la permanenza sul territorio nazionale da non meno di tre anni e l'ammissione per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.
I giudici hanno così affermato che non può ottenere il permesso di soggiorno il minore non accompagnato che non sia sottoposto a tutela o affidamento e che manchi di un progetto di integrazione sociale o civile.

(Da Avvocati.it del 14.1.2011)